martedì, Dicembre 3, 2024

Il Dirigente Scolastico non può sospendere i docenti

Con l’ordinanza 5607/2023, la Cassazione Civile conferma che un Dirigente Scolastico non può sospendere un docente. Si tratta della conferma di una pronuncia precedente, impugnata dal Ministero. Una Corte d’Appello confermava la decisione resa dal tribunale di primo grado ed accoglieva la richiesta di un docente che riteneva illegittima la sanzione disciplinareirrogata dal preside di sospensione dal servizio per una giornata lavorativa. La notizia è riportata dall’Avv. Marco Barone su Orizzonte Scuola.Cassazione: il preside non può sospendere un docenteGià in precedenza la Corte di Cassazione aveva mostrato questo orientamento, prima nel 2019 e poi nel 2021 (cfr. Cassazione  n. 28111/2019 e Cassazione n. 23524/2021). Per cui era già chiaro che il Dirigente Scolastico non può decidere in maniera autocratica di sospendere dall’insegnamento i propri docenti. La competenza spetta all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.). In particolare, nella sentenza del 2019 si recita il seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”.La competenza è dell’U.P.D.E ancora: “il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola; per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»; pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di «infrazioni di minore gravita», per le quali cioè è prevista «l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico”.

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