martedì, Marzo 19, 2024

Scuola, chi può andare in pensione dal 1° settembre 2024?

Diffuse dal Miur le consuete istruzioni per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2024. Anche quest’anno i termini sono stati anticipati di quasi due mesi rispetto al passato per dare più tempo all’amministrazione e all’Inps per effettuare gli adempimenti propedeutici.

I docenti, il personale educativo e il personale Ata hanno tempo fino al 23 ottobre per presentare la domanda di cessazione dal servizio. Il termine per le istanze di cessazione dei dirigenti scolastici, invece, è stato fissato al 28 febbraio 2024. Lo ha stabilito il Ministero dell’Istruzione nella nota n. 54257 dello scorso 18 settembre con la quale, come di consueto, fissa le modalità per la cessazione dal servizio del personale scolastico con decorrenza dalla fine dell’anno scolastico appena iniziato (2023/2024 con decorrenza dal 1° settembre 2024).

Cessazioni a domanda
Potranno fare domanda di cessazione volontaria dal servizio i lavoratori e le lavoratrici che raggiungono i 67 anni e 20 anni di contributi oppure, a prescindere dall’età anagrafica, i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) entro il 31 dicembre 2024.

Può presentare domanda di cessazione anche il personale che ha maturato i requisiti per la cd. «Quota 100» al 31 dicembre 2021 (62 anni e 38 di contributi), per la «Quota 102» (64 anni e 38 di contributi) entro il 31 dicembre 2022 o per la «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023. Per i «quotisti» il requisito contributivo può essere perfezionato anche cumulando la contribuzione non coincidente versata presso altre gestioni previdenziali obbligatorie ad eccezione dei periodi presenti nelle casse professionali.

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia ed il personale educatore degli asili nido che abbia svolto le predette attività per almeno sei anni negli ultimi sette oppure sette anni negli ultimi dieci anni ed ha perfezionato almeno 30 anni di contributi entro il 31 agosto 2024 può ulteriormente presentare istanza di cessazione volontaria dal servizio se raggiunge 66 anni e 7 mesi entro il 31 dicembre 2024 ai sensi dell’art. 1, commi da 147 a 153 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In tal caso, tuttavia, il requisito contributivo va interamente maturato nella gestione pubblica non essendo ammesso il cumulo gratuito dei periodi assicurativi.

Opzione Donna

Con la stretta dell’ultima legge di bilancio si sdoppiano anche i pensionamenti con «opzione donna». In particolare le lavoratrici che hanno raggiunto 58 anni di età e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021 possono uscire liberamente senza cioè rispetto di vincoli e condizioni. Altrimenti occorre aver maturato 60 anni (59 anni con un figlio o 58 anni se i figli sono due o più) unitamente a 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022 a condizione che prestino assistenza ad un disabile o siano invalide almeno al 74%.  

Ape Social

Coloro che sono interessati all’accesso all’APE sociale (63 anni e 36 o 30 anni di contributi, a seconda dei casi) o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci (41 anni di contributi) una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS presentare la domanda di cessazione dal servizio in formato analogico o digitale fuori dall’applicativo POLIS entro il 31 agosto 2024. In merito si rammenta che dal 1° gennaio 2022 l’ape sociale (non il beneficio precoci) spetta anche ai «professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni.

La Domanda

L’istanza di cessazione deve essere prodotta, entro il 23 ottobre, esclusivamente tramite la procedura web POLIS “istanze on line” (al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità analogica o digitale). Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali. Entro la medesima data e con le medesime modalità si può revocare la domanda presentata.

Cessazioni d’ufficio

Essendo venuta meno dal 2014 la possibilità di chiedere il trattenimento in servizio, il personale che ha raggiunto i 65 anni di età entro il 31 agosto 2024 in possesso, alla medesima data, del diritto alla pensione anticipata – cioè 41 anni e 10 mesi di contributi le donne, 42 anni e 10 mesi di contributi gli uomini – sarà collocato in pensione d’ufficio dal prossimo 1° settembre (resta escluso, ai sensi dell’articolo 14, co.6 del DL n. 4/2019, dalla risoluzione obbligatoria il personale che abbia raggiunto i requisiti per «Quota 100», «Quota 102» e «Quota 103»). In caso contrario la risoluzione d’ufficio scatta a 67 anni se raggiunti entro il 31 agosto 2024 qualora a tale data siano stati raggiunti i 20 anni di contributi.

Da segnalare che il Miur prevede anche la possibilità di risolvere anticipatamente il rapporto di lavoro (cd. risoluzione facoltativa) ove il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi le donne) al 31 agosto 2024, ancorchè non abbia raggiunto il 65° anno di età, al ricorrere dei requisiti previsti dall’articolo 1, co. 5 del decreto legge 90/2014 (riforma della pubblica amministrazione). Cioè ove l’amministrazione valuti l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale dandone un preavviso di almeno sei mesi (quindi entro il 29 febbraio) al lavoratore e sempre che la risoluzione sia motivata, espliciti i criteri di scelta e non pregiudichi la funzionale erogazione dei servizi.

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