Utilizzo dei docenti di materia alternativa all’IRC come sostituti dei colleghi assenti
In merito a quanto esplicitato in oggetto, i COBAS sottolineano che:
1) l’art.9 comma 2 della Legge n.121/1985 a proposito dell’insegnamento della religione cattolica stabilisce che “nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”;
2) l’art 310 del DL 297/94 dispone testualmente: “1. Ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. 2. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. 3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna, elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all'atto dell'iscrizione non d'ufficio, dai genitori o da chi esercita la potestà nell'adempimento della responsabilità educativa di cui all'articolo 147 del codice civile. 4. Gli studenti della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'atto dell'iscrizione, per ogni anno scolastico, a richiesta dell'autorità scolastica, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica”;
3) la CM n.316/1987 sottolinea che “gli alunni non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica - previa richiesta del genitore o di chi esercita la potestà o richiesta personale degli alunni stessi, se frequentanti la scuola secondaria superiore hanno il diritto di scegliere tra le attività didattiche e formative ed una pluralità di opportunità qualificabili come studio o attività individuali da svolgersi con l'assistenza di docenti a ciò appositamente incaricati e nell'ambito dei locali scolastici. Per lo svolgimento delle attività didattiche e formative previste per gli alunni non avvalentisi, si ribadisce la necessità che da parte dei collegi dei docenti siano formulati precisi programmi”. La circolare insiste quindi sulla necessità che il Collegio dei Docenti deliberi mirate attività alternative all’IRC che nulla hanno a che vedere con le discipline curricolari;
4) l’art. 2 c. 7 del D. Lgs 62/2017 in merito alla valutazione relativa alle attività alternative all’IRC evidenzia che “la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, e' resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti”;
i COBAS ricordano inoltre che:
5) i docenti che svolgono attività di alternativa all’IRC sono a pieno titolo membri del Consiglio di Classe partecipando alla valutazione periodica e finale per gli studenti non avvalentesi;
6) è fatto obbligo che il Collegio dei Docenti inserisca e deliberi all’interno del PTOF questo tipo di attività, garantendo così valide alternative a coloro i quali decidono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica in quanto il PTOF costituisce “il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche” (Legge 107/2015 c. 14).
Ciò premesso, i COBAS sottolineano come la prassi di utilizzare i docenti incaricati di svolgere attività alternativa all’IRC in sostituzione di colleghi assenti o ancora non nominati specialmente nelle fasi iniziali di ogni anno scolastico, rechi un forte pregiudizio al diritto allo studio per gli studenti non avvalentisi. Si ribadisce infatti che l’attività alternativa all’IRC, debitamente inserita nel PTOF, risulta essere attività curricolare al pari di tutte le discipline di insegnamento, essendo anche soggetta a valutazione periodica e finale e che pertanto deve essere obbligatoriamente garantita dall’insegnante appositamente nominato.
I COBAS invitano pertanto i dirigenti scolastici ad astenersi dall’utilizzo illegittimo dei docenti di alternativa all’IRC per effettuare sostituzioni nelle ore a tutti gli effetti curricolari in cui risultano impegnati in suddette attività per le quali hanno ricevuto specifico incarico, in quanto in palese violazione del diritto allo studio per i non avvalentesi oltre che delle normative vigenti in materia.
COBAS - Comitati di base della scuola