La Riforma della scuola - Scheda
Questa scheda sulla Riforma si basa sul nuovo testo del DdL “delega” approvato dal Consiglio dei Ministri il 14/3/2002, sulle Raccomandazioni della Moratti al Gruppo Ristretto di Lavoro – GRL (settembre 2001), sulle Raccomandazioni del GRL alla Moratti - che contengono anche il “gradimento” che le stesse raccomandazioni hanno avuto nelle scuole scelte per un “sondaggio” effettuato alla fine del 2001 - e su un’autointervista rilasciata da Bertagna su “Le ragioni della Riforma” (gennaio 2002).

LA LEGGE DELEGA

Il Governo persevera nell’utilizzare lo strumento della delega, segno evidente che si vuole definitivamente escludere dalla discussione sulla riforma scolastica tanto il paese che il Parlamento. Nel momento in cui si decide sulla trasformazione dell’intero sistema scolastico italiano e si sancisce una forte limitazione del diritto allo studio, il Governo ha bisogno di contare solo su se stesso, per evitare di confrontarsi con chi, come noi, vede nel processo di riforma il tentativo di liquidare definitivamente la scuola pubblica statale, appaltandola al mondo delle imprese e a quello confessionale.

IL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: la parcellizzazione della scuola

Secondo Bertagna il nuovo Titolo V, confermato dal referendum del 7/10/2001, affida gli attuali istituti professionali e buona parte dei tecnici alle Regioni e imporrebbe quindi l’esistenza di due percorsi paralleli. Per evitare che questa canalizzazione diventi una discriminazione (da un lato il sapere e dall’altro il mestiere) dovrebbe essere garantita l’equivalenza dei due percorsi, equivalenza che però nel testo del DdL  è solo enunciata, auspicata, restando nella realtà dei fatti di ben difficile realizzazione.

Sempre la stessa Legge Costituzionale 18/10/2001 n.3 avrebbe inoltre posto obbligo scolastico e formativo sullo stesso piano: non sarebbe, pertanto, più possibile, sempre secondo Bertagna, concepire l’istruzione come educativa e la formazione come addestrativa. in questo nuovo contesto costituzionale e sarebbe quindi anche regressivo riproporre sia la questione della scelta “precoce” a 14 anni – che per altro la L. 30/2000 poneva ancora prima, a 13 anni – nonché la distinzione tra obbligo scolastico e obbligo formativo.

Alle Regioni viene inoltre riservata, oltre alle specifiche competenze relative alla formazione professionale, una quota del curricolo obbligatorio di 5 ore settimanali, pari al 20%.

AUTONOMIA SCOLASTICA: il principale strumento di attuazione della riforma

La coerenza con l’autonomia scolastica (art. 21 L. 59/97 e successivi regolamenti), il suo rispetto e il suo sviluppo all’interno di questa riforma, è ribadito per ben tre volte nel primo articolo del DdL, essa infatti si presta ad essere uno strumento formidabile per la realizzazione del disegno di dividere e mettere in competizione tra loro le singole scuole, sulla via della loro totale privatizzazione.

Cos’è, infatti, questa trasformazione delle scuole statali in imprese con cui le famiglie e gli studenti stipulano un contratto sulla base del Piano dell’offerta formativa (DPR 275/99), se non la privatizzazione della scuola pubblica?

Una privatizzazione che si realizza nell’imporre alle scuole il modello privato del "mercato": in cui ognuno produce una specifica merce (la formazione) per rispondere ad una domanda che proviene da un preciso settore di potenziali clienti (studenti e famiglie), adeguandosi contestualmente alla dimensione imprenditoriale: il manager dirige, gestendo risorse e personale (D.Lgs.59/98), gli organi collegiali "garantiscono l’efficacia dell’autonomia", gli insegnanti, divisi nelle nuove figure e gerarchie contrattuali, flessibilizzati, controllati e valutati, "hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento", il personale ata sarà destinato anche a "funzioni già di competenza dell’amministrazione centrale e periferica”.

D’altronde, come ci ricorda Bertagna, “già oggi, dopo il dpr 275/99, l’insieme dei docenti che vengono a contatto con un allievo non coincide col consiglio di classe – persona giuridica astratta piuttosto che una persona pedagogica concreta – e la classe non è più l’unico elemento di riferimento per l’organizzazione delle attività didattiche e dell’organico”, che dovrebbe tendere a diventare di rete, piuttosto che diviso fra le singole scuole.

Nell’ipotesi della riforma, inoltre, “ogni allievo incontrerà tre formule didattiche organizzative: la classe; i gruppi di livello di compito, elettivi; il rapporto precettivo e/o tutorato individualizzato. chi può tenere ordine? il coordinatore di classe che, con la sua personale responsabilità diretta, cura la raccolta e la compilazione del portfolio, convoca le riunioni dei docenti per vagliare progetti, sanzionare, raccoglie informazioni e giudizi per la valutazione. il coordinatore con il nuovo direttore della didattica – altra nuova figura da istituire – mantiene i contatti con genitori e allievi”. La sua formazione sarà specifica - altri 15 cfu – dovrebbe essere collocato in un albo e bisognerà prevederne un’incentivazione economica contrattuale.

DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE: che fine fa l’obbligo?

Secondo il GRL “il principio dell’obbligo formativo deve avere la precedenza su quello di obbligo scolastico e pertanto lo vanifica”. L’obbligo formativo si articola in obbligo scolastico (ritornato a 8 anni - dai 6 ai 14 – limite minimo previsto dalla Costituzione) e nella successiva scelta tra istruzione e formazione.

è indicata solo una vaga graduale attuazione dell’obbligo formativo, che dovrebbe comunque assicurare a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato.

CICLO PRIMARIO – SECONDARIO – TERZIARIO: una continua selezione

Che fine fanno gli asili nido?

Gli Asili Nido nati negli anni '70 hanno rappresentato una grande conquista per le donne, per i bambini e per l'intera società. Nel testo del DdL, però, non c’è alcun riferimento ad essi.

Se l'abbassamento dell'età d’ingresso alla Scuola dell'infanzia dovesse essere interpretato come una parziale risposta alla mancanza o insufficienza dei Nidi, a ben vedere questa anticipazione rischia invece di produrre l’abbassamento della qualità della Scuola dell'infanzia e un abbandono totale di quel po' che resta dei Nidi pubblici. Infatti:

-          abbassare l'età dei bambini in sezioni già sovraffollate (fino a 28 bambini con un'insegnante al mattino e una al pomeriggio, risultato di una politica aberrante di contenimento dei costi, art. 14 DM 331/98), oltre a vanificare qualsiasi contenuto educativo rischia di mettere a repentaglio anche la pura assistenza;

-          le stesse strutture delle materne sono spesso inadeguate ad accogliere bambini più piccoli;

-          se è già da ritenere troppo corto l’attuale ciclo 0-3 (o più spesso 1-3 anni), visto che il senso del lavoro svolto con bambini così piccoli lo si può cogliere, in termini di socializzazione, comunicazione e autonomia, solo verso i 3 anni, la prematura interruzione dello stesso non può che vanificarne gli esiti.

Andrebbe, semmai, previsto un percorso educativo che, al di fuori dell’astrattezza di cicli e scaglioni, unificasse Asilo Nido e Scuola dell'infanzia in un'unica istituzione in cui i bambini potrebbero seguire un unico percorso costantemente calibrato sulle diverse esigenze dell'età.

Ma, purtroppo, mentre la Scuola dell'infanzia è riconosciuta all'interno del sistema formativo-scolastico, si continua a considerare l'Asilo Nido un "servizio a domanda individuale", e la sua stessa identità è così messa in discussione, con troppi EELL che, perseguitati dall'idea del risparmio (ma un risparmio per chi?), iniziano a prevederne la cessione a cooperative e privati foraggiati dai finanziamenti delle leggi regionali.

Tutto questo nonostante la richiesta di Nido sia in continua crescita, non solo per la legittima esigenza di un buon posto dove lasciare il bambino per i genitori che lavorano, ma soprattutto perché esso soddisfa una prima richiesta di contenuti educativi e formativi per il bambino e supporta i genitori anche a vivere in maniera più libera e consapevole maternità e paternità.

La scuola dell’infanzia

Il DdL, dopo aver quindi omesso qualunque riferimento agli asili nido, prevede (art. 2, c. 1, lett. e) tre anni di scuola dell'infanzia (frequentata già oggi da 103 bambini su 100 – grazie alla presenza dei migranti).

Non è più previsto per chi la frequenti l’abbuono di un anno dell’obbligo, visto lo scarsissimo gradimento che la proposta aveva suscitato.

Bertagna si dichiaria contrario a renderne l’ultimo anno obbligatorio perché così, a suo avviso - ma senza spiegarne la ragione – “si introdurrebbe la primina e romperebbe l’unità del percorso formativo 3-6”.

L’eventuale “generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell’infanzia” senza un incremento delle sezioni statali rischia di diventare un’ulteriore occasione di finanziamento pubblico per le scuole private.

1. Elementare e media (art. 2, c. 1, lett. f)

Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni (1+2+2), e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni (2+1), in una continuità verticale che dovrebbe prevedere un’ulteriore sviluppo degli istituti comprensivi.

Si ritornerebbe all’insegnante unico sotto le mentite spoglie di “insegnante prevalente”, che nella precedente scansione 2+2+1 avrebbe avuto: 21 ore frontali + 3 di coordinamento nel primo biennio; almeno 15 nel secondo biennio; altri 2 docenti nel team in quinta.

Quindi partire dall’ultimo anno della scuola primaria dovrebbe realizzarsi un forte salto anche qualitativo nel modo con cui l’allievo si accosta a sé, al mondo, agli altri: viene mantenuta una scuola secondaria intermedia tra la primaria e il superiore, come, per altro, accade in tutta Europa, tranne dove si comincia a 7 anni.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante e la funzione d’orientamento dovrebbe diventare uno dei compiti principali della scuola media, che poi dovrebbe anche seguirne gli esiti nel ciclo successivo.

2. Liceo e istruzione professionale (art. 2, c. 1, lett. g)

Secondo Bertagna la L. 30/2000 poneva troppo precocemente una prima scelta responsabile a 13 anni, e contemporaneamente quella da realizzarsi a 15 appariva solo residuale, rassegnata, per le difficoltà incontrate, a concludersi al più presto e più facilmente (?) possibile nella formazione professionale. Tutto quindi si risolverebbe spostando la scelta a 14 anni, alla conclusione di un ciclo e all’apertura di un altro di 7 anni, di cui quattro di obbligo formativo, con i primi due che dovrebbero autenticare o riorientare la scelta, ossia definire via via le opzioni più facilmente praticabili dagli allievi in difficoltà?. Tanto che ai 15 anni si aprirebbe la possibilità dell’alternanza scuola-lavoro per ottenere qualifiche e diplomi.

I Licei

I licei hanno durata quinquennale (2+2+1), si concludono con un esame di Stato e con un consiglio d’orientamento verso il settore terziario. Settore in cui si prevede l’istituzione del sistema di formazione superiore accanto all’università, paragonabile a scuole universitarie professionali, anche queste con accesso previa verifica/selezione.

Formazione professionale

Lo stesso Bertagna, in primo tempo, sostiene, in maniera condivisibile, l’irrealizzabilità del “paradigma domandista”: l’azienda chiede la scuola risponde, ma poi, contraddittoriamente, pretende addirittura di decifrare quali siano ”le attuali richieste immediate e specifiche del mercato del lavoro”: spessore culturale e polivalenza professionale con progressive e flessibili specializzazioni. E quali gli strumenti per soddisfarle: l’apprendistato, che attualmente insoddisfacente sia per la qualità (solo 240 ore annuali di formazione contro 1220 di lavoro), che per la quantità (viene coinvolto solo 1 ragazzo su 100), si trasformerebbe nell’alternanza scuola-lavoro, da iniziare dopo i 15 anni, con stage e tirocini aziendali prolungati (730 ore di attività formativa, 400 a scuola e 330 in azienda con tutor, e 730 ore di attività pratica sorvegliata).

Vengono complessivamente proposti 5 diversi percorsi:

-          percorsi triennali mirati – 3 anni o 1+3 se in alternanza scuola-lavoro per ottenere una qualifica;

-          percorsi triennali polivalenti per una Qualifica professionale più ampia per accedere a tutti i percorsi di specializzazione o al quarto anno di Diploma;

-          percorsi annuali di specializzazione - 1 anno o 2 se in alternanza scuola-lavoro;

-          percorsi quadriennali di tecnico polivalente – 2+2 – per il Diploma

I titoli e le qualifiche costituiranno la condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore; e quelli conseguiti al termine di percorsi di durata almeno quadriennale consentiranno di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università previa frequenza di un anno integrativo.

All’interno di questo secondo ciclo sarebbe aperta e assistita un’ipotetica possibilità di cambiare indirizzo mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta - passerelle in orizzontale e verticale con verifica delle competenze acquisite- e comunque la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati.

3. Università e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS

Per l’accesso al settore terziario è raccomandata la piena attuazione, e l’estensione, dell’obbligo alla selezione (art. 6 comma 1 DM 509/99) con l’attivazione di eventuali moduli di riallineamento svolti da docenti delle secondarie selezionati dalle università

La formazione universitaria degli insegnanti

La loro formazione iniziale, di pari dignità e durata per tutti i docenti, si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica, intorno a tre nuclei: contenuti disciplinari (che in molti ritengono troppo debole), competenze nelle scienze dell’educazione, abilità e tirocinio professionali, incluso l’handicap e “di altre forme di diversità”.

Come tutte le altre lauree specialistiche avrà 300 crediti – CFU. Altri 60/90 CFU saranno necessari nei primi anni di servizio per la conferma in ruolo, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, per svolgere specifiche attività di tirocinio nelle scuole e previa valutazione della scuola e dell’università.

La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche.

Le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di un’apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

Questa stessa struttura curerà anche la formazione in servizio delle nuove figure di sistema, dei superprofessori: insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

LA VALUTAZIONE (art. 3)

Viene ipotizzata una specifica figura, “una professionalità da premiare contrattualmente come per il coordinatore”, perché “la verifica e la valutazione sono cose molto serie che esigono scienza – pedagogia, docimologia, psicologia, sociologia, antropologia, diritto oltre che sapere disciplinare – e coscienza – responsabilità, impegno …”, parola di Bertagna. Quindi pensando sempre a procedure eterodirette, cui i docenti devono conformarsi, risulta necessario un aggiornamento sulle tecniche di valutazione.

La valutazione interna degli allievi

Ai docenti sono affidate la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi la certificazione delle competenze, e la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo consentito con al massimo un solo debito per superare (la divisione in minicicli biennali sarebbe finalizzata ad ottenere maggiore flessibilità e recuperi).

Il ripristino del voto di condotta, che dovrebbe attestare il grado di maturità sociale e responsabilità, viene giustificato dalla “inscindibile unità di logica ed etica tra istruzione ed educazione”, ma proprio perché inscindibili pare paradossale prevederne poi una valutazione separata, se non per esaltare il carattere “conformistico” del voto di condotta.

L’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite dall’INValSI, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

I crediti acquisiti concorrono a costituire il portfolio, che comprende una scheda di valutazione e una d’orientamento; raccoglie la produzione significativa dell’allievo ed è costruito con la sua partecipazione, diventando così anche strumento di autovalutazione.

La valutazione esterna delle scuole

L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettuerà verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative. Sono suggeriti il testing, una valutazione annuale degli alunni all’inizio dei bienni/periodi, un’indagine campionaria generale non utilizzabile dalle scuole, dai docenti, dalle famiglie; e infine un’estensione a tutte le classi della valutazione per un confronto di mercato (?) tra le scuole.

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