Questa scheda sulla Riforma si basa sul nuovo
testo del DdL “delega” approvato dal Consiglio dei Ministri
il 14/3/2002, sulle Raccomandazioni della Moratti al Gruppo
Ristretto di Lavoro – GRL (settembre 2001), sulle Raccomandazioni
del GRL alla Moratti - che contengono anche il “gradimento”
che le stesse raccomandazioni hanno avuto nelle scuole scelte
per un “sondaggio” effettuato alla fine del 2001 - e su un’autointervista
rilasciata da Bertagna su “Le ragioni della Riforma” (gennaio
2002).
LA LEGGE DELEGA
Il Governo persevera nell’utilizzare
lo strumento della delega, segno evidente che si vuole definitivamente
escludere dalla discussione sulla riforma scolastica tanto
il paese che il Parlamento. Nel momento in cui si decide sulla
trasformazione dell’intero sistema scolastico italiano e si
sancisce una forte limitazione del diritto allo studio, il
Governo ha bisogno di contare solo su se stesso, per evitare
di confrontarsi con chi, come noi, vede nel processo di riforma
il tentativo di liquidare definitivamente la scuola pubblica
statale, appaltandola al mondo delle imprese e a quello confessionale.
IL NUOVO TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: la parcellizzazione
della scuola
Secondo Bertagna il nuovo Titolo
V, confermato dal referendum del 7/10/2001, affida gli attuali
istituti professionali e buona parte dei tecnici alle Regioni
e imporrebbe quindi l’esistenza di due percorsi paralleli.
Per evitare che questa canalizzazione diventi una discriminazione
(da un lato il sapere e dall’altro il mestiere) dovrebbe essere
garantita l’equivalenza dei due percorsi, equivalenza che
però nel testo del DdL è solo enunciata, auspicata, restando
nella realtà dei fatti di ben difficile realizzazione.
Sempre la stessa Legge Costituzionale
18/10/2001 n.3 avrebbe inoltre posto obbligo scolastico e
formativo sullo stesso piano: non sarebbe, pertanto, più possibile,
sempre secondo Bertagna, concepire l’istruzione come educativa
e la formazione come addestrativa. in questo nuovo contesto
costituzionale e sarebbe quindi anche regressivo riproporre
sia la questione della scelta “precoce” a 14 anni – che per
altro la L. 30/2000 poneva ancora prima, a 13 anni – nonché
la distinzione tra obbligo scolastico e obbligo formativo.
Alle Regioni viene inoltre riservata, oltre alle specifiche
competenze relative alla formazione professionale, una quota
del curricolo obbligatorio di 5 ore settimanali, pari al 20%.
AUTONOMIA SCOLASTICA: il principale strumento di attuazione
della riforma
La coerenza con l’autonomia scolastica
(art. 21 L. 59/97 e successivi regolamenti), il suo rispetto
e il suo sviluppo all’interno di questa riforma, è ribadito
per ben tre volte nel primo articolo del DdL, essa infatti
si presta ad essere uno strumento formidabile per la realizzazione
del disegno di dividere e mettere in competizione tra loro
le singole scuole, sulla via della loro totale privatizzazione.
Cos’è, infatti, questa trasformazione
delle scuole statali in imprese con cui le famiglie e gli
studenti stipulano un contratto sulla base del Piano
dell’offerta formativa (DPR 275/99), se non la privatizzazione
della scuola pubblica?
Una privatizzazione che si realizza
nell’imporre alle scuole il modello privato del "mercato":
in cui ognuno produce una specifica merce (la formazione)
per rispondere ad una domanda che proviene da un preciso settore
di potenziali clienti (studenti e famiglie), adeguandosi contestualmente
alla dimensione imprenditoriale: il manager dirige, gestendo
risorse e personale (D.Lgs.59/98), gli organi collegiali "garantiscono
l’efficacia dell’autonomia", gli insegnanti, divisi
nelle nuove figure e gerarchie contrattuali, flessibilizzati,
controllati e valutati, "hanno il compito e la responsabilità
della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento
e di apprendimento", il personale ata sarà destinato
anche a "funzioni già di competenza dell’amministrazione
centrale e periferica”.
D’altronde, come ci ricorda Bertagna, “già
oggi, dopo il dpr 275/99, l’insieme dei docenti che vengono
a contatto con un allievo non coincide col consiglio di classe
– persona giuridica astratta piuttosto che una persona pedagogica
concreta – e la classe non è più l’unico elemento di riferimento
per l’organizzazione delle attività didattiche e dell’organico”,
che dovrebbe tendere a diventare di rete, piuttosto che diviso
fra le singole scuole.
Nell’ipotesi della riforma, inoltre, “ogni
allievo incontrerà tre formule didattiche organizzative: la
classe; i gruppi di livello di compito, elettivi; il rapporto
precettivo e/o tutorato individualizzato. chi può tenere ordine?
il coordinatore di classe che, con la sua personale responsabilità
diretta, cura la raccolta e la compilazione del portfolio,
convoca le riunioni dei docenti per vagliare progetti, sanzionare,
raccoglie informazioni e giudizi per la valutazione. il coordinatore
con il nuovo direttore della didattica – altra nuova figura
da istituire – mantiene i contatti con genitori e allievi”.
La sua formazione sarà specifica - altri 15 cfu – dovrebbe
essere collocato in un albo e bisognerà prevederne un’incentivazione
economica contrattuale.
DIRITTO-DOVERE ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE: che fine
fa l’obbligo?
Secondo il GRL “il principio dell’obbligo
formativo deve avere la precedenza su quello di obbligo scolastico
e pertanto lo vanifica”. L’obbligo formativo si articola
in obbligo scolastico (ritornato a 8 anni - dai 6 ai 14 –
limite minimo previsto dalla Costituzione) e nella successiva
scelta tra istruzione e formazione.
è indicata solo una vaga graduale
attuazione dell’obbligo formativo, che dovrebbe comunque assicurare
a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno
12 anni o sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione
e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato.
CICLO PRIMARIO – SECONDARIO – TERZIARIO: una continua selezione
Che fine fanno gli asili nido?
Gli Asili Nido nati negli anni
'70 hanno rappresentato una grande conquista per le donne,
per i bambini e per l'intera società. Nel testo del DdL, però,
non c’è alcun riferimento ad essi.
Se l'abbassamento dell'età d’ingresso
alla Scuola dell'infanzia dovesse essere interpretato come
una parziale risposta alla mancanza o insufficienza dei Nidi,
a ben vedere questa anticipazione rischia invece di produrre
l’abbassamento della qualità della Scuola dell'infanzia e
un abbandono totale di quel po' che resta dei Nidi pubblici.
Infatti:
-
abbassare l'età dei bambini in sezioni già sovraffollate (fino
a 28 bambini con un'insegnante al mattino e una al pomeriggio,
risultato di una politica aberrante di contenimento dei costi,
art. 14 DM 331/98), oltre a vanificare qualsiasi contenuto
educativo rischia di mettere a repentaglio anche la pura assistenza;
-
le stesse strutture delle materne sono spesso inadeguate ad
accogliere bambini più piccoli;
-
se è già da ritenere troppo corto l’attuale ciclo 0-3 (o più
spesso 1-3 anni), visto che il senso del lavoro svolto con
bambini così piccoli lo si può cogliere, in termini di socializzazione,
comunicazione e autonomia, solo verso i 3 anni, la prematura
interruzione dello stesso non può che vanificarne gli esiti.
Andrebbe, semmai, previsto un
percorso educativo che, al di fuori dell’astrattezza di cicli
e scaglioni, unificasse Asilo Nido e Scuola dell'infanzia
in un'unica istituzione in cui i bambini potrebbero seguire
un unico percorso costantemente calibrato sulle diverse esigenze
dell'età.
Ma, purtroppo, mentre la Scuola
dell'infanzia è riconosciuta all'interno del sistema formativo-scolastico,
si continua a considerare l'Asilo Nido un "servizio
a domanda individuale", e la sua stessa identità
è così messa in discussione, con troppi EELL che, perseguitati
dall'idea del risparmio (ma un risparmio per chi?), iniziano
a prevederne la cessione a cooperative e privati foraggiati
dai finanziamenti delle leggi regionali.
Tutto questo nonostante la richiesta
di Nido sia in continua crescita, non solo per la legittima
esigenza di un buon posto dove lasciare il bambino per i genitori
che lavorano, ma soprattutto perché esso soddisfa una prima
richiesta di contenuti educativi e formativi per il bambino
e supporta i genitori anche a vivere in maniera più libera
e consapevole maternità e paternità.
La scuola dell’infanzia
Il DdL, dopo aver quindi omesso
qualunque riferimento agli asili nido, prevede (art. 2, c.
1, lett. e) tre anni di scuola dell'infanzia (frequentata
già oggi da 103 bambini su 100 – grazie alla presenza dei
migranti).
Non è più previsto per chi la
frequenti l’abbuono di un anno dell’obbligo, visto lo scarsissimo
gradimento che la proposta aveva suscitato.
Bertagna si dichiaria contrario
a renderne l’ultimo anno obbligatorio perché così, a suo avviso
- ma senza spiegarne la ragione – “si introdurrebbe la
primina e romperebbe l’unità del percorso formativo 3-6”.
L’eventuale “generalizzazione
dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della
scuola dell’infanzia” senza un incremento delle sezioni
statali rischia di diventare un’ulteriore occasione di finanziamento
pubblico per le scuole private.
1. Elementare e media (art.
2, c. 1, lett. f)
Il primo ciclo di istruzione è
costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni (1+2+2),
e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3
anni (2+1), in una continuità verticale che dovrebbe prevedere
un’ulteriore sviluppo degli istituti comprensivi.
Si ritornerebbe all’insegnante
unico sotto le mentite spoglie di “insegnante prevalente”,
che nella precedente scansione 2+2+1 avrebbe avuto: 21 ore
frontali + 3 di coordinamento nel primo biennio; almeno 15
nel secondo biennio; altri 2 docenti nel team in quinta.
Quindi partire dall’ultimo anno
della scuola primaria dovrebbe realizzarsi un forte salto
anche qualitativo nel modo con cui l’allievo si accosta a
sé, al mondo, agli altri: viene mantenuta una scuola secondaria
intermedia tra la primaria e il superiore, come, per altro,
accade in tutta Europa, tranne dove si comincia a 7 anni.
Il primo ciclo di istruzione si conclude
con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione
orientativa non vincolante e la funzione d’orientamento dovrebbe
diventare uno dei compiti principali della scuola media, che
poi dovrebbe anche seguirne gli esiti nel ciclo successivo.
2. Liceo e istruzione professionale
(art. 2, c. 1, lett. g)
Secondo Bertagna la L. 30/2000 poneva
troppo precocemente una prima scelta responsabile a 13 anni,
e contemporaneamente quella da realizzarsi a 15 appariva solo
residuale, rassegnata, per le difficoltà incontrate, a concludersi
al più presto e più facilmente (?) possibile nella formazione
professionale. Tutto quindi si risolverebbe spostando la scelta
a 14 anni, alla conclusione di un ciclo e all’apertura di
un altro di 7 anni, di cui quattro di obbligo formativo, con
i primi due che dovrebbero autenticare o riorientare la scelta,
ossia definire via via le opzioni più facilmente praticabili
dagli allievi in difficoltà?. Tanto che ai 15 anni si aprirebbe
la possibilità dell’alternanza scuola-lavoro per ottenere
qualifiche e diplomi.
I Licei
I licei hanno durata quinquennale (2+2+1),
si concludono con un esame di Stato e con un consiglio d’orientamento
verso il settore terziario. Settore in cui si prevede l’istituzione
del sistema di formazione superiore accanto all’università,
paragonabile a scuole universitarie professionali, anche queste
con accesso previa verifica/selezione.
Formazione professionale
Lo stesso Bertagna, in primo tempo,
sostiene, in maniera condivisibile, l’irrealizzabilità del
“paradigma domandista”: l’azienda chiede la scuola risponde,
ma poi, contraddittoriamente, pretende addirittura di decifrare
quali siano ”le attuali richieste immediate e specifiche
del mercato del lavoro”: spessore culturale e polivalenza
professionale con progressive e flessibili specializzazioni.
E quali gli strumenti per soddisfarle: l’apprendistato, che
attualmente insoddisfacente sia per la qualità (solo 240 ore
annuali di formazione contro 1220 di lavoro), che per la quantità
(viene coinvolto solo 1 ragazzo su 100), si trasformerebbe
nell’alternanza scuola-lavoro, da iniziare dopo i 15 anni,
con stage e tirocini aziendali prolungati (730 ore di attività
formativa, 400 a scuola e 330 in azienda con tutor, e 730
ore di attività pratica sorvegliata).
Vengono complessivamente proposti
5 diversi percorsi:
-
percorsi triennali mirati – 3 anni o 1+3 se in alternanza
scuola-lavoro per ottenere una qualifica;
-
percorsi triennali polivalenti per una Qualifica professionale
più ampia per accedere a tutti i percorsi di specializzazione
o al quarto anno di Diploma;
-
percorsi annuali di specializzazione - 1 anno o 2 se in alternanza
scuola-lavoro;
-
percorsi quadriennali di tecnico polivalente – 2+2 – per il
Diploma
I titoli e le qualifiche costituiranno
la condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica
superiore; e quelli conseguiti al termine di percorsi di durata
almeno quadriennale consentiranno di sostenere l’esame di
Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università previa
frequenza di un anno integrativo.
All’interno di questo secondo ciclo sarebbe
aperta e assistita un’ipotetica possibilità di cambiare indirizzo
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione
di una preparazione adeguata alla nuova scelta - passerelle
in orizzontale e verticale con verifica delle competenze acquisite-
e comunque la frequenza positiva di qualsiasi segmento del
secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati.
3. Università e Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore – IFTS
Per l’accesso al settore terziario è raccomandata
la piena attuazione, e l’estensione, dell’obbligo alla selezione
(art. 6 comma 1 DM 509/99) con l’attivazione di eventuali
moduli di riallineamento svolti da docenti delle secondarie
selezionati dalle università
La formazione universitaria degli
insegnanti
La loro formazione iniziale, di pari dignità
e durata per tutti i docenti, si svolge nelle università presso
i corsi di laurea specialistica, intorno a tre nuclei: contenuti
disciplinari (che in molti ritengono troppo debole), competenze
nelle scienze dell’educazione, abilità e tirocinio professionali,
incluso l’handicap e “di altre forme di diversità”.
Come tutte le altre lauree specialistiche
avrà 300 crediti – CFU. Altri 60/90 CFU saranno necessari
nei primi anni di servizio per la conferma in ruolo, previa
stipula di appositi contratti di formazione lavoro, per svolgere
specifiche attività di tirocinio nelle scuole e previa valutazione
della scuola e dell’università.
La programmazione degli accessi
ai corsi stessi è determinata sulla base dei posti effettivamente
disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni
scolastiche.
Le università definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione
di un’apposita struttura di ateneo per la formazione degli
insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
Questa stessa struttura curerà
anche la formazione in servizio delle nuove figure di sistema,
dei superprofessori: insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.
LA VALUTAZIONE (art. 3)
Viene ipotizzata una specifica
figura, “una professionalità da premiare contrattualmente
come per il coordinatore”, perché “la verifica e la
valutazione sono cose molto serie che esigono scienza – pedagogia,
docimologia, psicologia, sociologia, antropologia, diritto
oltre che sapere disciplinare – e coscienza – responsabilità,
impegno …”, parola di Bertagna. Quindi pensando sempre
a procedure eterodirette, cui i docenti devono conformarsi,
risulta necessario un aggiornamento sulle tecniche di valutazione.
La valutazione interna degli allievi
Ai docenti sono affidate la valutazione,
periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi la certificazione delle competenze, e la valutazione
dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo
consentito con al massimo un solo debito per superare (la
divisione in minicicli biennali sarebbe finalizzata ad ottenere
maggiore flessibilità e recuperi).
Il ripristino del voto di condotta,
che dovrebbe attestare il grado di maturità sociale e responsabilità,
viene giustificato dalla “inscindibile unità di logica ed
etica tra istruzione ed educazione”, ma proprio perché inscindibili
pare paradossale prevederne poi una valutazione separata,
se non per esaltare il carattere “conformistico” del
voto di condotta.
L’esame di Stato conclusivo dei
cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite
dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’INValSI, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
I crediti acquisiti concorrono a
costituire il portfolio, che comprende una scheda di valutazione
e una d’orientamento; raccoglie la produzione significativa
dell’allievo ed è costruito con la sua partecipazione, diventando
così anche strumento di autovalutazione.
La valutazione esterna delle scuole
L’Istituto Nazionale per la Valutazione
del Sistema di Istruzione effettuerà verifiche periodiche
e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative. Sono suggeriti il testing, una valutazione
annuale degli alunni all’inizio dei bienni/periodi, un’indagine
campionaria generale non utilizzabile dalle scuole, dai docenti,
dalle famiglie; e infine un’estensione a tutte le classi della
valutazione per un confronto di mercato (?) tra le scuole.
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