ATA ex Enti Locali- sentenza della cassazione, Cgil scuola ed Avvocato Mauceri
ATA EX ENTI LOCALI: SENTENZA DELLA CASSAZIONE, CGIL SCUOLA ED AVVOCATO MAUCERI |
Lo scorso 25 gennaio 2005 la Suprema Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del Ministero avverso le sentenze delle Corti di Appello di Milano, Perugia e Parma che avevano accolto i ricorsi, presentati da alcune centinaia di lavoratori/trici ATA ex dipendenti degli Enti Locali, contro l’illegittimo inquadramento. Sul nostro sito internet abbiamo dato notizia della sentenza commentando la VITTORIA in questi termini: <<La corte di Cassazione ha respinto definitivamente i ricorsi del MIUR contro le sentenze favorevoli delle corti di appello, riconoscendo l’anzianità maturata dai lavoratori transitati dagli Enti Locali allo Stato. Con queste sentenze si riconosce che l’accordo del 20-07-2000(sottoscritto dall’Aran e dai sindacati “concertativi”) è stato una truffa per i lavoratori. Contro questo accordo ci siamo battuti, abbiamo scioperato e siamo stati i primi a promuovere migliaia di ricorsi in tutta Italia. E’ una grande vittoria per i lavoratori: oltre a percepire una somma di denaro corrispondente ai differenziali tra quanto percepito e quanto dovuto, a partire dall’esecuzione della sentenza percepiranno lo stipendio relativo al gradone corrispondente all’effettiva anzianità maturata e non a quella “temporizzata”>>. Il 3 marzo 2005 la CGIL Scuola ha pubblicato sul proprio sito internet una “doverosa precisazione” dell’Avvocato Corrado Mauceri (legale che ha assistito nella vertenza iscritti alla CGIL) a seguito di quanto riportato nel sito dei Cobas Scuola in merito alla sentenza della Cassazione. L’Avvocato (e non la CGIL Scuola) esprime <<sorpresa e vivo disappunto>> per aver letto sul sito nazionale dei COBAS Scuola <<che la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi del MIUR concernente il riconoscimento dell'anzianità maturata dal personale ATA passato dagli Enti Locali allo Stato con una sentenza che avrebbe affermato che "l'accordo del 20/07/2000 (sottoscritto dall'ARAN e dai sindacati"concertativi") è stato una truffa per i lavoratori"; subito dopo però si afferma che "le motivazioni delle sentenze le pubblicheremo non appena saranno disponibili">>. L’Avv. Mauceri prosegue affermando che avendo assistito molti lavoratori iscritti alla CGIL sin dall'inizio della vertenza ed anche nel giudizio davanti alla Cassazione, ritiene <<doveroso precisare che se i Cobas Scuola, giustamente soddisfatti per la sconfitta della Moratti, avessero prima letto la sentenza della Cassazione, avrebbero potuto verificare che la Corte non solo non ha sconfessato l'operato delle Organizzazioni Sindacali confederali, ma ha confermato proprio quanto i Sindacati confederali hanno sempre affermato e ribadito anche nel giudizio in Cassazione e che cioè l'accordo del 20/07/2000 non metteva in discussione il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nell'Ente Locale di provenienza, perché disciplinava invece tempi e modalità del trasferimento; la Corte difatti ha precisato che "l'accordo sindacale, il quale non può che essere inserito, come del resto espressamente si dice nel preambolo, nell'ambito del quadro normativo dell'art. 47 Legge 428/1990, comma1 - 4 che contempla esclusivamente obblighi di informazione e di consultazione nei confronti delle Organizzazioni Sindacali". "Quindi" ha precisato la Corte "non può dubitarsi che l'accordo sindacale del 20/07/2000 è privo di natura normativa, ma rappresenta semplicemente l'atto di consultazione in ordine alla modalità - con valutazione concorde delle parti - di attuazione del trasferimento dei rapporti di lavoro". La Cassazione quindi non ha assolutamente dichiarato illegittimo l'accordo sindacale, ma ha confermato quanto le Organizzazioni Sindacali (almeno la Cgil Scuola) hanno sempre affermato e cioè che l'accordo non metteva in discussione il diritto al riconoscimento integrale dell'anzianità maturata, perché riguardava i "tempi e modi del trasferimento">>. Alla luce delle considerazioni dell’Avvocato Mauceri riteniamo sia utile chiarire la posizione dei COBAS Scuola rispetto a quanto affermato e, allo stesso tempo, porre una questione di metodo. Partiamo dal secondo aspetto. Ci pare assolutamente sorprendente che per chiarire la propria posizione su una materia politico/sindacale della gravità di quella in discussione la CGIL Scuola faccia intervenire in proprio soccorso l’Avvocato che ha assistito i lavoratori. Infatti, la CGIL Scuola (unitamente alle altre Organizzazioni firmatarie dell’accordo truffa - ribadiamo TRUFFA - del 20 luglio 2000) dovrebbe rispondere sindacalmente del proprio operato invece che “nascondersi” dietro questioni tecnico/giuridiche che comunque verranno confutate. Per una volta sarebbe stato serio e corretto, verso le lavoratrici ed i lavoratori che hanno subito e subiscono la vergogna dell’inquadramento truffa (con una perdita secca di salario) prevista con l’accordo sindacati/ARAN, fare una sana autocritica e chiarire che l’accordo del 20 luglio 2000 è stato un grave errore e che, per una malintesa “vicinanza” con gli allora governanti “amici”, si è stati troppo “sensibili” alle richieste del Governo e poco vicini ai lavoratori ed alle lavoratrici che si sarebbero dovuti difendere e tutelare. Invece cosa accade? La CGIL Scuola risponde alle nostre legittime considerazioni con un legale e pubblica sul proprio sito internet un comunicato nel quale si da conto della sentenza della Cassazione affermando che <<la Corte ha detto sì ai circa 80.000 lavoratori transitati ed ha bocciato 80.000 volte le pretese del Ministero>>. A tale riguardo ricordiamo che la Corte ha detto sì ai soli ricorrenti e che tutti gli altri lavoratori/trici Ata ex Enti Locali dovranno fare ricorso per avere ragione di questo abominio. Ricordiamo, altresì, che il Segretario Generale della Cgil Scuola, Enrico Panini, il 21 luglio 2000 commentò l’accordo ARAN-Sindacati con una letterale dichiarazione del seguente tenore: <<Si chiude positivamente la complessa vicenda del passaggio dei circa 70.000 lavoratori Ata degli enti locali allo stato. Nella tarda serata del 20 luglio è stato sottoscritto l’accordo tra OO.SS. e Aran per l’applicazione del contratto scuola a questo personale, dopo quasi un anno di trattative. L’accordo garantisce la fase di transizione tra due sistemi contrattuali diversi salvaguardando sostanzialmente i diritti dei lavoratori interessati e stabilisce una serie di impegni per favorire l’attuazione dell’autonomia scolastica di cui il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è parte importante…>>. L’accordo salvaguarda sostanzialmente i diritti dei lavoratori interessati? Ma come? Ci pare utile ricordare che i primi ricorsi presentati in Italia non sono stati patrocinati dalla CGIL ma da singoli lavoratori che si rivolsero a liberi avvocati del foro e dalle Organizzazioni Sindacali di Base. Dopo, solo dopo, ed a seguito di furiose visite presso le diverse sedi sindacali e di molte revoche di iscrizione, altre Organizzazioni (e per prima la CGIL) hanno iniziato l’iter dei Tentativi di Conciliazione e comunque, a quanto ci risulta, hanno atteso la prima sentenza di Milano prima di presentare i formali ricorsi. Infine, sempre da un punto di vista esclusivamente sindacale, ci piacerebbe sapere dalla CGIL Scuola quante sono le Assemblee in orario di servizio organizzate con i lavoratori in questi anni al fine di “Organizzare la lotta” (anche giurisdizionale) contro l’inquadramento e per l’integrale riconoscimento dell’anzianità in busta paga. Ci piacerebbe sapere in quale degli scioperi convocati in questi anni sia mai stato indicato come obiettivo (a differenza dei COBAS che lo hanno sempre rivendicato) il legittimo inquadramento degli ATA ex Enti Locali. Ci piacerebbe sapere, inoltre, quali siano i documenti inviati al Ministero in questi anni con i quali la CGIL e le altre Organizzazioni sindacali (ma almeno la CGIL) hanno richiesto all’Amministrazione Scolastica di discutere la “questione ATA ex Enti Locali” e ricercare una soluzione “politica” che garantisca tutto il personale. Noi non abbiamo alcuna cognizione che tali passaggi siano mai stati effettuati e quindi ci è parso oltremodo stucchevole essere oggetto di una “doverosa precisazione” da parte dell’Avvocato Mauceri e non sentire o leggere una sola parola da parte della CGIL Scuola. Chiarito il secondo aspetto la prima questione posta dall’Avvocato Mauceri ci pare assolutamente meno complicata. Premettiamo all’Avvocato Mauceri che siamo non solo <<giustamente soddisfatti per la sconfitta della Moratti>> (come afferma nella sua nota) ma anche che affermiamo la sconfitta di coloro che hanno preceduto la Moratti e che, per spirito di verità, è il precedente Governo di Centrosinistra. Ma veniamo al merito di quanto viene contestato. Come si evince dal testo del nostro comunicato, non abbiamo mai affermato quanto riportato nella nota dell’Avvocato Corrado Mauceri <<…la sentenza che avrebbe affermato che "l'accordo del 20/07/2000 (sottoscritto dall'ARAN e dai sindacati"concertativi") è stata una truffa per i lavoratori"…>>. Noi abbiamo invece scritto che <<Con queste sentenze si riconosce che l’accordo del 20-07-2000 (sottoscritto dall’Aran e dai sindacati “concertativi”) è stato una truffa per i lavoratori. Contro questo accordo ci siamo battuti, abbiamo scioperato e siamo stati i primi a promuovere migliaia di ricorsi in tutta Italia.>>. La differenza tra il dire che la sentenza afferma o che la sentenza riconosce dovrebbe essere abbastanza chiara. Proprio perché non avevamo ancora letto la sentenza abbiamo usato il termine riconosce mentre adesso possiamo assolutamente affermare che la sentenza della Suprema Corte afferma che tale accordo non è mai esistito poiché coloro che lo hanno sottoscritto non erano abilitati in alcun modo a trattare tale materia e “noi” affermiamo e confermiamo che lo stesso accordo è stato una colossale TRUFFA per i lavoratori e le lavoratrici. Oltretutto, ci pare che quanto deciso dalla Corte sia ancora più grave e pregnante della “nullità dell’accordo”, che era stata acclarata da svariati Tribunali e Corti d’Appello in giro per l’Italia. Infatti, a differenza di quanto afferma l’Avvocato Mauceri, la Corte non solo sconfessa l’operato dei sottoscrittori dell’Accordo del 20 luglio 2000 ma addirittura dice che il decreto del 5 aprile 2001 (con il quale si recepiva l’accordo del 20 luglio 2000) riguardava <<un accordo sindacale, il quale non può che essere inserito - come, del resto, espressamente si dice nel preambolo - nell’ambito del quadro normativo tracciato dall’art. 47, Legge 428/1990, commi 1-4, che contempla esclusivamente obblighi di informazione e di consultazione nei confronti delle organizzazioni sindacali>>. La Corte continua affermando che <<di conseguenza non può dubitarsi che l’accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa, ma rappresenta semplicemente l’esito di consultazioni in ordine alle modalità - con valutazione concorde delle parti - di attuazione del trasferimento dei rapporti di lavoro, non risultando altrimenti spiegabile la “recezione” nel decreto ministeriale>>. In conclusione ci pare di affermare che la Suprema Corte abbia stabilito che l’accordo del 20 luglio 2000 non sia un atto contrattuale (e quindi normativo) e quindi respinge come infondate le <<tesi dell’amministrazione ricorrente che assumono a presupposto l’efficacia normativa dell’accordo collettivo, che sarebbe stato abilitato per questo ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro, anche in deroga a disposizioni speciali>> ed, a fortiori, riconosce che le Organizzazioni Sindacali e l’ARAN hanno “scherzato” nel definire “Accordo Contrattuale” l’abominio firmato il 20 luglio 2000, poiché non avevano alcuna legittimità contrattuale sulla materia. Per concludere sul punto non ci pare che la stessa CGIL Scuola, in questi anni, abbia mai posto in dubbio la legittimità dell’accordo Sindacati/ARAN del 20 luglio 2000 (in ciò sconfessata dalla Suprema Corte) ma abbia soltanto da un certo momento in poi affermato che tale accordo era solo il primo inquadramento e che poi…… il Ministero avrebbe dovuto provvedere all’esatto inquadramento. Ovviamente tale assunto è privo di alcun fondamento poiché, con l’attribuzione della posizione stipendiale d’importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31/12/1999 e la cosiddetta “temporizzazione”, l’accordo del 20 luglio 2000 non ha disciplinato tempi e modalità del trasferimento (come afferma l’Avvocato Mauceri) ma ha disposto che l’inquadramento venisse effettuato con il solo “maturato economico”. Lo stesso testo dell’accordo non parla in alcun passo di un successivo intervento al fine di garantire l’inquadramento con l’intera anzianità maturata. Tutto ciò era dovuto in relazione alla nota dell’Avvocato Corrado Mauceri il quale è da noi apprezzato e stimato, sia per l’attività professionale che per il suo impegno nel Comitato per la Scuola della Repubblica. Riteniamo, però, che l’Avvocato non dovesse, in questo frangente, entrare in contraddittorio con i COBAS Scuola in una questione che, come chiarito, non è esclusivamente giuridica ma che ha implicato ed implica aspetti di aspra dialettica sindacale ed è permeata di fortissime connotazioni politiche. Roma, 1° aprile 2005 Esecutivo Nazionale dei COBAS della Scuola |