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Sentenza su mancata info preventiva rsu

ORGANICI: SENTENZA SU MANCATA INFORMAZIONE PREVENTIVA RSU

Anche il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, il 28/12/2004 ha accolto un ricorso contro un Dirigente Scolastico che aveva omesso di fornire l’informazione preventiva alla RSU in materia di organici. Il giudice ha accolto il nostro ricorso ordinando, anche per il futuro, “all’Istituto convenuto di mettere a disposizione delle ricorrenti organizzazioni sindacali tutta la documentazione richiesta ed in particolare i prospetti definitivi della dotazione organica di diritto e l’organico di fatto, il prospetto relativo alla formazione delle classi e quello attinente all’assegnazione delle classi e cattedre ai docenti, provvedendo altresì a convocare le organizzazioni sindacali per fornire idonea informazione su quanto richiesto”.

TRIBUNALE DI ANCONA

Sezione lavoro

A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 9.11.2004e visti gli atti;

letto il ricorso per provvedimento d’urgenza ex art.28 Statuto Lav, depositato dalla CGIL Scuola e dal COBAS Scuola in data 13.10.2004;

sentiti gli informatori all’udienza del 9.11.2004;

constatato che le organizzazioni sindacali ricorrenti operanti nel settore della scuola hanno dedotto la antisindacalistà della condotta posta in essere dal Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto Statale d’Arte ..[..] omissis

che la condotta antisindacale è stata ravvisata dalle organizzazioni sindacali ricorrenti nella mancata informazione preventiva circa le proposte di formazione delle classi e determinazione degli organici della scuola, richiesta dall’art.6 del CCNL Comparto Scuola 2002/2005;

che in particolare le ricorrenti deducevano di aver avuto dalla scuola resistente i prospetti degli organici di diritto, peraltro non corrispondenti alla effettiva dotazione organica di diritto assegnata all’istituzione scolastica, dopo numerosi solleciti in assoluto ritardo ai tempi stabiliti;di aver in data 25.3.2004 la RSU inviato una richiesta urgente al Dirigente Scolastico lamentando la mancata tempestiva informazione preventiva circa il numero degli iscritti, la formazione delle classi e la determinazione degli organici di diritto; di aver ricevuto in data 20.04.2004 dal Dirigente Scolastico documentazione relativa al numero degli alunni e la formazione delle classi , senza ricevere informazione circa il prospetto degli organici; di non aver avuto alcuna informazione circa l’adeguamento dell’organico di fatto; di aver ricevuto l’informazione sugli organici di diritto solo in data 18.5.2004, e quindi in ritardo rispetto al termine di scadenza previsto per la consegna ai CSA dei prospetti degli organici (termine che scade nel mese di marzo);

considerato che la scuola resistente costituendosi in giudizio ha contestato quanto ex adverso dedotto, facendo rilevare che l’informazione sull’organico di diritto era stata trasmessa dal Dirigente scolastico in data 20.4.2004 e cioè un mese dopo la richiesta delle RSU e che l’Informazione non aggiornata sugli organici di diritto fornita il 14.5.2004 era dipesa da un problema di collegamento informatico tra l’Istituto Scolastico ed il Ministero;

osserva

Le organizzazioni sindacali ricorrenti hanno ritenuto sussistente la condotta antisindacale dell’Istituto sulla base di due presupposti:

1) omessa informazione preventiva circa la formazione degli organici di diritto della scuola;

2) non corretta informazione relativa agli organici di diritto approvati dal Ministero in data 12.5.04.

Prima di esaminare nel merito la fattispecie, occorre innanzitutto precisare con riferimento all’individuazione della condotta antisindacale che la definizione fornita dall’art.28, individua il comportamento illegittimo non in base a caratteristiche strutturali di esso, ma in base alla sua idoneità a ledere beni protetti. E’ vero che la previsione della norma è indeterminata proprio perché il legislatore, consapevole del fatto che nella realtà del conflitto tra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori i suddetti beni possano essere lesi in una varietà di modi, non ha voluto tipizzare a priori i comportamenti attraverso una strutturazione della fattispecie normativa tipica e assolutamente determinata.

Tuttavia affinché il comportamento datoriale integri gli estremi della condotta antisindacale è necessario che il comportamento leda oggettivamente gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali e che la condotta abbia in concreto limitato la libertà sindacale o il diritto di sciopero (v.cass.1338/99).Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, cioè la necessità di un elemento intenzionale in capo al datore di lavoro, prendendo atto di un contrasto giurisprudenziale e dottrinario sorto immediatamente dopo l’entrata in vigore dell’art.28 Stat.Lav. deve rilevarsi che è prevalente l’orientamento secondo il quale è sufficiente ad integrare una condotta antisindacale il comportamento oggettivamente idoneo a ledere gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, non essendo necessario uno specifico intento lesivo del datore di lavoro.

Inoltre requisito essenziale dell’azione di cui all’art.28 Stat.Lav. è l’attualità della condotta antisindacale o il perdurare dei suoi effetti. La Cassazione ha affermato, al riguardo, che l’attualità non è esclusa dall’esaurirsi della singola azione antisindacale del datore di lavoro, ove il comportamento illegittimo dello stesso risulti persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua natura intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, tale da determinare una restrizione o un ostacolo allo svolgimento dell’attività sindacale (v.Cass.02.06.1998 n.5422).

Costituisce espressione di detto principio la possibilità data al giudicante di vietare al datore di lavoro, pur in presenza di comportamenti antisindacali ormai esauriti, la ulteriore continuazione di detti comportamenti, ove gli stessi siano espressione di una condotta non meramente episodica, ma destinata oggettivamente a persistere nel tempo con notevoli ripercussioni negative per la libertà e l’attività sindacale.

Esaminando il caso di specie alla luce dei principi appena enunciati non può non evidenziarsi che, quanto alla prima omissione addebitata all’istituto scolastico, assume particolare significato e rilievo la comunicazione del 20.4.2004, la quale contiene un preciso riferimento ai prospetti degli organici della scuola; tuttavia non può ritenersi provata la avvenuta informazione richiesta dalla legge.

L’informatrice, B.C. escussa in merito non ha con precisione confermato di aver trasmesso i progetti degli organici di diritto (la predetta ha riferito “riguardo la comunicazione del 20.4.2004 mi ricordo di aver trasmesso la lettera e penso di aver trasmesso anche gli allegati, normalmente controllo sempre che gli allegati vengano trasmessi….quindi ritengo di averlo fatto anche in detta occasione).

Gli informatori indotti da parte ricorrente hanno riferito di aver avuto informazione sugli organici solo nel maggio 2004 e di non aver mai ricevuto motivazione sugli organici di fatto.

Il Dirigente scolastico ha poi ammesso di aver dimenticato di comunicare alle RSU la variazione degli organici ed ha riferito di avere comunicato- senza offrire riscontro documentale- il giorno 1.9.2004 la formazione delle classi, e di aver trasmesso il 9.9.2004, sempre senza fornire prova documentale, la assegnazione delle classi, dalla quale secondo la sua prospettazione emergerebbe l’organico di fatto.

Dall’insieme delle informazioni assunte e dai documenti offerti in giudizio non puo’ ritenersi raggiunta la prova, il cui onore incombe in capo all’istituto scolastico convenuto, dell’avvenuta informazione preventiva sugli organici di diritto né della informazione degli organici di fatto.

Vale la pensa precisare nuovamente che non può considerarsi prova dell’avvenuta informazione la comunicazione del 20.4.2004, non essendo stato provato da parte dell’istituto convenuto che tra la documentazione allegata alla predetta comunicazione vi fossero anche i prospetti degli organici di diritto (prospetti che i sindacati ricorrenti affermano aver ricevuto solo nel maggio 2004), né potendosi dare rilevanza significativa alla testimonianza della informatrice B.C.

Il mancato adempimento dell’obbligo di informazione del sindacato costituisce comportamento che viola l’interesse del destinatario delle informazioni.

Per quanto concerne l’attualità della condotta va evidenziato, anche alla luce dei principi sopra esposti, che il comportamento stigmatizzato è idoneo a produrre ripercussioni negative sull’attività e libertà sindacali durevoli nel tempo sia per la situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato.

Per tutti gli esposti il ricorso va accolto.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara antisindacale il comportamento tenuto dall’istituto convenuto, nella persona del Dirigente pro tempore.

Ordina la cessazione di detto comportamento e la non reiterazione dello stesso.

Ordina all’Istituto convenuto di mettere a disposizione delle ricorrenti organizzazioni sindacali tutta la documentazione richiesta ed in particolare i prospetti definitivi della dotazione organica di diritto e l’organico di fatto, il prospetto relativo alla formazione delle classi e quello attinente all’assegnazione delle classi e cattedre ai docenti, provvedendo altresì a convocare le organizzazioni sindacali per fornire idonea informazione su quanto richiesto.

Le spese del procedimento liquidate in euro 700,00 sono a carico della parte convenuta.

Cobas

A Roma  corteo da P. della Repubblica (ore 10)

Oggi la manovraccia bipartisan viene approvata anche alla Camera, dopo il via libera di ieri in tempi record al Senato. Il comportamento della sedicente opposizione parlamentare dopo le pre-dimissioni di Berlusconi e gli ulteriori interventi della UE, di BCE e FMI rendono urgente la mobilitazione generale contro la nuova aggressione ai settori più deboli e indifesi della società, che il Commissario europeo agli Affari economici esige sia resa ancora più micidiale imponendo ben 39 punti sulla scia del diktat franco-tedesco. L’accordo bipartisan, raggiunto in tempi rapidissimi, conferma che il centrosinistra non voleva cacciare Berlusconi per impedirne le politiche antisociali, ma casomai per accelerarle e intensificarle. Insieme promuovono la libertà di licenziamento, il trasferimento coatto di dipendenti pubblici e il loro collocamento in Cassa Integrazione, l’annullamento dei contratti nazionali, il peggioramento ulteriore delle pensioni, la cancellazione dei referendum di giugno, la svendita del patrimonio naturale e artistico, confermando per il Pubblico Impiego il blocco dei contratti fino al 2014 e per la scuola anche degli scatti di anzianità, oltre alla retribuzione dei docenti e al finanziamento alle scuole in base ai grotteschi quiz Invalsi.

LA CRISI VA PAGATA DA CHI L’HA PROVOCATA E DA CHI CI SI ARRICCHISCE.

zombie

TRIONFA LA SCUOLA-MISERIA: BLOCCO DI CONTRATTI E SCATTI A TUTTO IL 2014,  ATTACCATI DOCENTI INIDONEI E SOSTEGNO, MIGLIAIA DI LICENZIAMENTI TRA I PRECARI 

Come se non bastassero i tagli dei posti (20.000 di docenti e 15.000 di ATA) previsti dalla legge 133 per il 211-2112 il decreto legge con il quale il governo ha varato la manovra 2011 prosegue l’immiserimento della scuola pubblica. Ecco le misure previste nell’art. 19 del decreto:

 Blocco dei contratti e degli scatti di anzianità fino a tutto il 2014 : con la scusa di premiare il cosiddetto “merito”  gli stipendi di docenti ed Ata, già bloccati fino al 2013, lo saranno per un anno in più.

Migliaia di docenti inidonei costretti a trasformarsi in impiegati o a subire l’esodo verso altre amministrazioni: i circa 5.000 insegnanti inidonei hanno 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto per chiedere di divenire assistenti amministrativi o tecnici nella provincia di appartenenza. E se non si fa domanda o se in provincia non ci sono posti  mobilità forzata anche in altra regione o verso altri comparti.

Nessun ruolo e licenziamento di massa degli assistenti amministrativi e tecnici precari: se la quasi totalità dei docenti inidonei assumerà i ruoli di assistenti amministrativi o tecnici  spariranno i posti disponibili per le immissioni in ruolo e molti di quelli per gli incarichi e di conseguenza a migliaia saranno i precari licenziati.

Tutto il materiale contro i quiz Invalsi

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