Libertà di insegnamento
Libertà individuale di insegnamento
| Nel regolamento dell'autonomia il concetto di libertà di insegnamento è letteralmente stravolto; se ne dà una interpretazione da contrastare in forma dura e intransigente in tutte le sedi. Se si dovesse realmente applicare tale interpretazione, la 'libertà' dell'insegnante consisterebbe nell'essere preventivamente schedato dal Dirigente Scolastico- ai fini della sua assegnazione ad un determinato Consiglio di classe - relativamente alle sue convinzioni didattiche, metodologiche, e alle finalità culturali e formative che intende perseguire. Su tale questione non sono possibili mediazioni, perchè la libertà di insegnamento, quella reale, garantita dall'art.33 della Costituzione, è in tutta evidenza di natura individuale:il titolare della libertà è il singolo docente il quale, in piena automia, proprio perchè libero, decide le modalità del proprio insegnamento e i valori formativi da trasmettere. Per avere la misura del pericolo che incombe si legga l'interpretazione data in merito dall'Associazione Nazionale Presidi riguardo ai criteri da seguire per l'assegnazione delle cattedre: .....' In più, va tenuto presente che il regolamento sull'autonomia prevede esplicitamente la tutela delle "diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità". Ne discende che, ove gruppi significativi di docenti siano portatori - all'intemo del POF - di opzioni didattiche particolari o differenziate, va ad essi riconosciuta la possibilità di operare professionalmente in coerenza con le proprie scelte. Essi vanno quindi assegnati alle cattedre curando di formare consigli di classe che si riconoscano in scelte metodologiche e culturali coerenti. In altri termini, non si può riconoscere la libertà didattica del singolo all'intemo di gruppi di lavoro formati sulla base di criteri di altra natura, perché questo colliderebbe con la finalità principale di assicurare agli studenti una formazione centrata intomo a criteri riconoscibili e coerenti. La libertà va invece garantita all'intemo di una scelta comune con altri docenti (il regolamento parla della tutela di "gruppi minoritari" e non di individui), che, in quanto tale, rappresenti essa stessa un'offerta formativa coerente e differenziata.'.. |