Organi collegiali: autogoverno o aziendalizzazione della scuola

Organi collegiali: autogoverno o aziendalizzazione delle scuole

 

La VII Commissione Cultura della Camera ha licenziato il 15 dicembre il testo “Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche”, che accorpa in un solo disegno di legge diverse proposte di riforma degli Organi Collegiali della scuola.

Ringalluzzita dalle prodezze morattiane, la maggioranza torna sull’argomento dopo un paio d’anni di letargo.

Il testo, in dodici articoli, fornisce un altro elemento del processo di trasformazione aziendalistica della scuola pubblica, che il governo attuale e quelli precedenti hanno costruito.

Secondo il disegno di legge gli organi di governo della scuola concorrono alla realizzazione degli obiettivi educativi e formativi coerenti con le indicazioni nazionali adottate in attuazione della L. 53/2003. Sarebbe a dire che il compito degli organi collegiali di ogni istituto non è governare le scuole secondo le leggi vigenti ma di far applicare la riforma Moratti.

Il disegno di legge individua come organi di governo della scuola: il dirigente scolastico, il consiglio della scuola, il collegio dei docenti, gli organi di valutazione collegiale degli alunni e il nucleo di valutazione dell’istituto.

Il Consiglio di Circolo o di Istituto è sostituito dal Consiglio della scuola composto da 11 membri: Dirigente scolastico (che lo presiede), 4 docenti, 4 genitori (che diventano due alle superiori, sostituiti da due studenti), il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, un rappresentante dell’ente locale che fornisce i locali alla scuola. Escluso il Dsga, non si prevede la presenza di alcun membro del personale ATA. Ogni Consiglio di scuola sceglie le modalità di elezione (ogni tre anni) dei suoi componenti e disciplina il proprio funzionamento.

Il Collegio dei docenti riformato vedrà la presenza, oltre che dei docenti di ruolo e non di ruolo, anche dei docenti a contratto ed esperti incaricati dell’insegnamento nelle attività facoltative ed opzionali, previsti dalla controriforma Moratti.

L’art. 9 istituisce il “Nucleo di valutazione del funzionamento dell’istituto”, presieduto dal Ds e viene nominato dal Consiglio della scuola (un genitore, un docente, un soggetto esterno), il cui compito è pronunciarsi sull’efficienza ed efficacia del servizio erogato. In pratica il Ds presiede un organismo che dovrebbe valutare il suo stesso operato.

Il testo abroga numerosi articoli del Testo Unico, attuando una pericolosa deregolamentazione dei diritti, per esempio degli studenti in caso di sanzioni disciplinari.

Il disegno di legge attribuisce al Ds un ruolo preminente nel governo della scuola, nel contempo si ridimensionano fortemente il ruolo del consiglio di istituto che, a parte la competenza relativa al regolamento della scuola, avrebbe soltanto una funzione di indirizzo generale e quello del collegio dei docenti, che avrebbe una competenza decisionale limitatamente all’adozione del POF; per il resto avrebbe funzioni di indirizzo e programmazione, ma non più decisionali in merito all’organizzazione dell’attività didattica. Infine si elimina il Consiglio di Classe e Interclasse (che ad oggi rappresentano il principale terreno di partecipazione di genitori e studenti) e con esso la dimensione collegiale dell’attività didattica che dovrebbe essere il connotato prevalente di una scuola democratica e pluralista.

Il peso del Ds risulta strabordante nel Consiglio della scuola che può deliberare solo sulle proposte dello stesso dirigente, divenuto, sempre più, il terminale delle volontà ministeriali all’interno della scuola.

Cancellazione dei Consigli di Classe, di Intersezione e Interclasse, abrogazione della giunta esecutiva, mancanza di trasparenza e pubblicità degli atti e delle sedute, cacciata del personale Ata dal Consiglio di Scuola, Collegio dei Docenti con la presenza di esperti esterni con diritto di voto. Insomma una vera e propria trasformazione autoritaria del governo scolastico che esautora il ruolo degli organi di democrazia e delegittima il valore collegiale dell’azione didattica ed educativa

Anche il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha espresso, di propria iniziativa, una radicale critica al ddl ribadendo:

- il rispetto del criterio vigente in tutte le Amministrazioni pubbliche, concernente la separazione tra funzioni di "indirizzo" e funzioni di "gestione";

- che il Collegio dei docenti non facciano parte “operatori estemporanei, con qualifiche varie di esperti o altro e con contratti di prestazione d’opera, o di altre eventuali tipologie, ai quali non può essere estesa la prerogativa/responsabilità di concorrere alla definizione del POF”;

- la presenza, oltre il Dsga, di rappresentanti del personale ATA nell’organo di governo scolastico;

- il necessario riferimento a “norme vigenti” e non a specifici contesti legislativi;

- che la potestà deliberativa non possa esclusivamente esercitarsi sulla base delle proposte del Ds